Art. 37.
(Disposizioni a favore dei minori).

      1. Il figlio minore del cittadino o della cittadina stranieri con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con i quali convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è iscritto nel permesso di soggiorno del cittadino e della cittadina stranieri ai quali è affidato e segue la condizione giuridica di questi ultimi, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
      2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno del genitore ovvero del cittadino e della cittadina stranieri affidatari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo ai sensi dell'articolo 20.

 

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      3. Il tribunale per i minorenni, per motivi connessi con il superiore interesse del minore straniero presente in Italia, tenuto conto del suo sviluppo psicofisico, della sua età, delle sue condizioni di salute e dei percorsi di inserimento e di scolarizzazione, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata dal medesimo tribunale per i minorenni quando vengono a cessare i motivi che ne hanno giustificato il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. Nel provvedimento di cui al presente comma, il tribunale per i minorenni definisce il motivo e la scadenza del permesso di soggiorno da rilasciare in conseguenza dell'autorizzazione alla permanenza in Italia. Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito del provvedimento del tribunale per i minorenni è equiparato al permesso di soggiorno avente lo stesso motivo. Esso può essere rinnovato o convertito se la motivazione del permesso lo consente e se ne sussistono i requisiti previsti dalla presente legge. La decisione del tribunale per i minorenni è trasmessa alla questura competente del territorio, la quale rilascia il permesso di soggiorno, con la motivazione e con la scadenza indicate dallo stesso tribunale, entro cinque giorni lavorativi. Il cittadino e la cittadina stranieri che abbiano presentato al tribunale per i minorenni istanza di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi del presente comma, non possono essere espulsi fino alla decisione del medesimo tribunale.